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A) Elezione dei Rappresentanti dei lavoratori
per la costituzione o rinnovo dell’Assemblea
1. Indizione delle
elezioni
Almeno due mesi prima della scadenza del mandato
dei componenti l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione avvia la
procedura per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori candidati
a far parte dell'Assemblea informando tutte le Organizzazioni sindacali
stipulanti i contratti collettivi nazionali che regolano i rapporti
tra i lavoratori associati e le rispettive Aziende.
Contestualmente il Consiglio di Amministrazione
provvede ad informare i lavoratori mediante comunicazione da affiggere
nell’apposito albo che tutte le aziende associate a FONDENERGIA metteranno
a disposizione.
Ove il Consiglio di Amministrazione
non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale,
le organizzazioni sindacali stipulanti procedono direttamente ed in
tempo utile all’indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.
2. Elettorato attivo
e passivo
Hanno diritto di votare tutti i lavoratori soci di FONDENERGIA che abbiano
presentato la domanda di adesione nel mese precedente a quello fissato
per le elezioni, nel caso delle elezioni per la costituzione della prima
Assemblea, ovvero che siano in regola con i contributi nel caso di elezioni
per Assemblee successive. Sono eleggibili i lavoratori soci di cui sopra.
3. Liste elettorali
All’elezione dei rappresentanti dei lavoratori
per la costituzione o rinnovo dell’Assemblea concorrono:
a) liste presentate, congiuntamente
o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1;
b) liste sottoscritte da almeno il 5%
dei lavoratori soci, dipendenti da almeno 5 Aziende associate e con
sede di lavoro in almeno 3 regioni.
Le liste devono contenere l’indicazione
delle Organizzazioni sindacali presentatrici (solo per quelle sub a))
e i nominativi dei candidati proposti con accanto i seguenti elementi
identificativi degli stessi: Azienda dalla quale il candidato dipende,
data di nascita, qualifica contrattuale.
Ciascun candidato non può figurare
in più di una lista concorrente. I componenti la Commissione
elettorale di cui al successivo punto 4) non sono candidabili.
Ciascuna lista, inoltre, non può
contenere un numero di candidati superiore di oltre un terzo al numero
dei rappresentanti da eleggere. (Se i candidati da eleggere sono 20,
ciascuna lista non può avere più di 27 nominativi)
Le liste possono indicare anche nominativi
di soci pensionati che concorrono al posto loro riservato.
Le liste così formate saranno
presentate alla Commissione elettorale di cui al successivo punto 4)
almeno un mese prima della data prevista per le elezioni.
L’esposizione delle liste presso tutte
le aziende associate a FONDENERGIA dovrà avvenire almeno 15 giorni
prima della data fissata per le elezioni ad iniziativa degli organi
di FONDENERGIA.
4. Commissione elettorale
nazionale
All’atto delle indizione delle elezioni le
Organizzazioni sindacali stipulanti costituiscono presso FONDENERGIA
la Commissione elettorale nazionale designando 1 componente per ciascuna
Organizzazione.
La Commissione elettorale è preposta
a:
- fissare i giorni utili per le votazioni
che dovranno aver luogo in almeno due giorni feriali consecutivi;
- verificare la presentazione delle
liste;
- predisporre la scheda elettorale unica;
- predisporre il modello di verbale
da compilare presso ciascuna Azienda a seguito della votazione;
- fornire a tutte le Aziende sede dell’elezione
il materiale necessario e le relative istruzioni per lo svolgimento
delle votazioni;
- ricevere i verbali di votazione, nonché
le schede utilizzate e non utilizzate (in plichi distinti), da parte
di tutti i seggi;
- ricevere le schede degli elettori
che secondo il successivo punto 7) non votano presso una sede aziendale;
- effettuare lo scrutinio generale dei
voti e proclamare i risultati delle elezioni.
La Commissione cessa con la proclamazione
dei risultati e la comunicazione degli stessi agli organi di FONDENERGIA,
alle Organizzazioni sindacali interessate e agli associati eletti.
5. Schede elettorali
La votazione avviene a mezzo di scheda comprendente
tutte le liste presentate con la specificazione, in testa a ciascuna
lista, del gruppo sottoscrittore o delle Organizzazioni sindacali proponenti
la lista stessa.
Le schede già firmate da almeno
due componenti la Commissione elettorale, devono essere controfirmate
da almeno due componenti del seggio, uno dei quali è il rappresentante
designato dall’Azienda.
Il voto sarà espresso mediante
crocetta da apporre sull’intestazione di una sola lista.
Il voto è valido e viene attribuito
alla relativa lista anche nel caso di contrassegno apposto a lato dei
nominativi di candidati riportati nella lista stessa.
Il voto non è attribuibile ad
alcuna lista se la scheda:
- non è quella predisposta dalla
Commissione elettorale;
- presenta segni o scritte non attinenti
l’esercizio del voto;
- riporta contrassegni su più
liste;
- non reca alcun segno (scheda bianca).
6. Seggi elettorali
I seggi sono costituiti in ciascuna unità
produttiva, o Azienda, presso la quale risultino associati a FONDENERGIA
almeno 30 lavoratori. Ciascun seggio è composto da 1 rappresentante
per ogni lista designato dalla relativa Organizzazione sindacale o dal
gruppo sottoscrittore e da un rappresentante dell’Azienda, con funzioni
di segretario del seggio.
La designazione dei componenti, da effettuare
almeno 2 giorni prima dell’inizio delle votazioni, non può ricadere
su un nominativo contenuto nelle liste dei candidati per le elezioni.
Una volta designati, i componenti del
seggio, in relazione al numero dei votanti e alle esigenze di lavoro
dell’Azienda o dell’unità produttiva, in luogo dell’apertura
continuata di 2 giorni, possono stabilire dei turni orari di apertura
del seggio.
In tal caso provvederanno ad informare
immediatamente i lavoratori mediante avviso da affiggere all’albo contenente
le altre informazioni sulle elezioni.
7. Modalità
di votazione per i lavoratori esterni ovvero per i lavoratori dipendenti
da Aziende o unità produttive con meno di 30 soci.
Per i lavoratori normalmente svolgenti
attività di lavoro all’esterno dell’unità produttiva (fabbrica
o uffici), come nel caso di venditori, trasfertisti o altri, nonché
per i lavoratori dipendenti da aziende - ovvero in forza ad unità
produttive - che associno a FONDENERGIA meno di 30 lavoratori, è
ammessa la votazione per posta.
Allo scopo ciascuna Azienda, in tempo
utile rispetto alla data fissata per le elezioni, fornirà ai
lavoratori interessati, la scheda elettorale, una per elettore, corredata
di relativa busta, appositamente predisposta dalla Commissione elettorale
per la successiva spedizione alla Commissione stessa.
Il lavoratore interessato, dopo aver
proceduto al voto secondo le indicazioni di cui al precedente punto
5), provvederà ad inviare personalmente o per mezzo dell’Azienda,
l’apposita busta contenente la scheda votata.
La Commissione elettorale considererà
utili ai fini dell’elezione dei rappresentanti dei lavoratori tutte
le schede pervenute entro il quindicesimo giorno successivo all’ultimo
dei giorni fissati per la votazione.
8. Scrutinio
delle schede e proclamazione dei risultati
Lo scrutinio delle schede avviene in
due fasi.
La prima fase riguarda le votazioni
che hanno avuto luogo presso le Aziende; la seconda fase riguarda lo
scrutinio dei risultati delle votazioni citate e quello delle schede
non scrutinate e trasmesse alla Commissione elettorale in base a quanto
previsto al precedente punto 7). Quella seconda fase impegna direttamente
la Commissione elettorale nazionale.
Per la prima fase, esaurite le operazioni
di voto, i rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali e
dal gruppo sottoscrittore di lista procedono allo spoglio delle schede
e quindi alle annotazioni dei risultati e di tutti gli altri elementi
richiesti nel modulo di verbale appositamente predisposto dalla Commissione
elettorale.
Immediatamente dopo l’incaricato dell’Azienda
provvederà a trasmettere alla Commissione elettorale a mezzo
raccomandata AR il verbale - sottoscritto dallo stesso e da due rappresentanti
di lista che hanno svolto le funzioni di scrutatori - e, in buste distinte,
le schede votate, le eventuali schede bianche, quelle eventualmente
avanzate, nonché l’elenco dei votanti e degli aventi diritto
al voto.
La seconda fase ha luogo presso FONDENERGIA,
sede della Commissione elettorale trascorso il sedicesimo giorno successivo
dall’ultimo dei giorni fissati per la votazione.
Allo scopo, la Commissione elettorale
procederà prima allo scrutinio delle schede pervenute dai lavoratori
soci di cui al precedente punto 7), annotando i risultati e gli altri
elementi necessari su apposito verbale; successivamente, esaminerà
e deciderà gli eventuali casi di contestazione e/o ricorsi trasmessi
dai seggi aziendali; infine sulla base dei risultati di tutti i verbali,
la Commissione procederà allo scrutinio generale e quindi alla
attribuzione a ciascuna lista di tutti i voti ricevuti.
Conseguentemente la Commissione determinerà
i rappresentanti per l’assemblea che, in proporzione ai voti ricevuti
da ciascuna lista rispetto al numero complessivo dei votanti e al numero
di rappresentanti da eleggere, spetterà ad ogni lista presentata.
Il posto riservato ai pensionati sarà
attribuito a quello presente nella lista che ha ottenuto la maggioranza
dei voti.
Terminate le operazioni di cui sopra,
la Commissione proclama i risultati informando gli organi di FONDENERGIA,
le Organizzazioni sindacali interessate e i lavoratori associati risultati
eletti .
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