A) Elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la costituzione o rinnovo dell’Assemblea

1. Indizione delle elezioni
Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione avvia la procedura per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori candidati a far parte dell'Assemblea informando tutte le Organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali che regolano i rapporti tra i lavoratori associati e le rispettive Aziende.
Contestualmente il Consiglio di Amministrazione provvede ad informare i lavoratori mediante comunicazione da affiggere nell’apposito albo che tutte le aziende associate a FONDENERGIA metteranno a disposizione.
Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le organizzazioni sindacali stipulanti procedono direttamente ed in tempo utile all’indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

2. Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti i lavoratori soci di FONDENERGIA che abbiano presentato la domanda di adesione nel mese precedente a quello fissato per le elezioni, nel caso delle elezioni per la costituzione della prima Assemblea, ovvero che siano in regola con i contributi nel caso di elezioni per Assemblee successive. Sono eleggibili i lavoratori soci di cui sopra.

3. Liste elettorali
All’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la costituzione o rinnovo dell’Assemblea concorrono:
a) liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1;
b) liste sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori soci, dipendenti da almeno 5 Aziende associate e con sede di lavoro in almeno 3 regioni.
Le liste devono contenere l’indicazione delle Organizzazioni sindacali presentatrici (solo per quelle sub a)) e i nominativi dei candidati proposti con accanto i seguenti elementi identificativi degli stessi: Azienda dalla quale il candidato dipende, data di nascita, qualifica contrattuale.
Ciascun candidato non può figurare in più di una lista concorrente. I componenti la Commissione elettorale di cui al successivo punto 4) non sono candidabili.
Ciascuna lista, inoltre, non può contenere un numero di candidati superiore di oltre un terzo al numero dei rappresentanti da eleggere. (Se i candidati da eleggere sono 20, ciascuna lista non può avere più di 27 nominativi)
Le liste possono indicare anche nominativi di soci pensionati che concorrono al posto loro riservato.
Le liste così formate saranno presentate alla Commissione elettorale di cui al successivo punto 4) almeno un mese prima della data prevista per le elezioni.
L’esposizione delle liste presso tutte le aziende associate a FONDENERGIA dovrà avvenire almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni ad iniziativa degli organi di FONDENERGIA.

4. Commissione elettorale nazionale
All’atto delle indizione delle elezioni le Organizzazioni sindacali stipulanti costituiscono presso FONDENERGIA la Commissione elettorale nazionale designando 1 componente per ciascuna Organizzazione.
La Commissione elettorale è preposta a:
- fissare i giorni utili per le votazioni che dovranno aver luogo in almeno due giorni feriali consecutivi;
- verificare la presentazione delle liste;
- predisporre la scheda elettorale unica;
- predisporre il modello di verbale da compilare presso ciascuna Azienda a seguito della votazione;
- fornire a tutte le Aziende sede dell’elezione il materiale necessario e le relative istruzioni per lo svolgimento delle votazioni;
- ricevere i verbali di votazione, nonché le schede utilizzate e non utilizzate (in plichi distinti), da parte di tutti i seggi;
- ricevere le schede degli elettori che secondo il successivo punto 7) non votano presso una sede aziendale;
- effettuare lo scrutinio generale dei voti e proclamare i risultati delle elezioni.
La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli organi di FONDENERGIA, alle Organizzazioni sindacali interessate e agli associati eletti.

5. Schede elettorali
La votazione avviene a mezzo di scheda comprendente tutte le liste presentate con la specificazione, in testa a ciascuna lista, del gruppo sottoscrittore o delle Organizzazioni sindacali proponenti la lista stessa.
Le schede già firmate da almeno due componenti la Commissione elettorale, devono essere controfirmate da almeno due componenti del seggio, uno dei quali è il rappresentante designato dall’Azienda.
Il voto sarà espresso mediante crocetta da apporre sull’intestazione di una sola lista.
Il voto è valido e viene attribuito alla relativa lista anche nel caso di contrassegno apposto a lato dei nominativi di candidati riportati nella lista stessa.
Il voto non è attribuibile ad alcuna lista se la scheda:
- non è quella predisposta dalla Commissione elettorale;
- presenta segni o scritte non attinenti l’esercizio del voto;
- riporta contrassegni su più liste;
- non reca alcun segno (scheda bianca).

6. Seggi elettorali
I seggi sono costituiti in ciascuna unità produttiva, o Azienda, presso la quale risultino associati a FONDENERGIA almeno 30 lavoratori. Ciascun seggio è composto da 1 rappresentante per ogni lista designato dalla relativa Organizzazione sindacale o dal gruppo sottoscrittore e da un rappresentante dell’Azienda, con funzioni di segretario del seggio.
La designazione dei componenti, da effettuare almeno 2 giorni prima dell’inizio delle votazioni, non può ricadere su un nominativo contenuto nelle liste dei candidati per le elezioni.
Una volta designati, i componenti del seggio, in relazione al numero dei votanti e alle esigenze di lavoro dell’Azienda o dell’unità produttiva, in luogo dell’apertura continuata di 2 giorni, possono stabilire dei turni orari di apertura del seggio.
In tal caso provvederanno ad informare immediatamente i lavoratori mediante avviso da affiggere all’albo contenente le altre informazioni sulle elezioni.

7. Modalità di votazione per i lavoratori esterni ovvero per i lavoratori dipendenti da Aziende o unità produttive con meno di 30 soci.
Per i lavoratori normalmente svolgenti attività di lavoro all’esterno dell’unità produttiva (fabbrica o uffici), come nel caso di venditori, trasfertisti o altri, nonché per i lavoratori dipendenti da aziende - ovvero in forza ad unità produttive - che associno a FONDENERGIA meno di 30 lavoratori, è ammessa la votazione per posta.
Allo scopo ciascuna Azienda, in tempo utile rispetto alla data fissata per le elezioni, fornirà ai lavoratori interessati, la scheda elettorale, una per elettore, corredata di relativa busta, appositamente predisposta dalla Commissione elettorale per la successiva spedizione alla Commissione stessa.
Il lavoratore interessato, dopo aver proceduto al voto secondo le indicazioni di cui al precedente punto 5), provvederà ad inviare personalmente o per mezzo dell’Azienda, l’apposita busta contenente la scheda votata.
La Commissione elettorale considererà utili ai fini dell’elezione dei rappresentanti dei lavoratori tutte le schede pervenute entro il quindicesimo giorno successivo all’ultimo dei giorni fissati per la votazione.

8. Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati
Lo scrutinio delle schede avviene in due fasi.
La prima fase riguarda le votazioni che hanno avuto luogo presso le Aziende; la seconda fase riguarda lo scrutinio dei risultati delle votazioni citate e quello delle schede non scrutinate e trasmesse alla Commissione elettorale in base a quanto previsto al precedente punto 7). Quella seconda fase impegna direttamente la Commissione elettorale nazionale.
Per la prima fase, esaurite le operazioni di voto, i rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali e dal gruppo sottoscrittore di lista procedono allo spoglio delle schede e quindi alle annotazioni dei risultati e di tutti gli altri elementi richiesti nel modulo di verbale appositamente predisposto dalla Commissione elettorale.
Immediatamente dopo l’incaricato dell’Azienda provvederà a trasmettere alla Commissione elettorale a mezzo raccomandata AR il verbale - sottoscritto dallo stesso e da due rappresentanti di lista che hanno svolto le funzioni di scrutatori - e, in buste distinte, le schede votate, le eventuali schede bianche, quelle eventualmente avanzate, nonché l’elenco dei votanti e degli aventi diritto al voto.
La seconda fase ha luogo presso FONDENERGIA, sede della Commissione elettorale trascorso il sedicesimo giorno successivo dall’ultimo dei giorni fissati per la votazione.
Allo scopo, la Commissione elettorale procederà prima allo scrutinio delle schede pervenute dai lavoratori soci di cui al precedente punto 7), annotando i risultati e gli altri elementi necessari su apposito verbale; successivamente, esaminerà e deciderà gli eventuali casi di contestazione e/o ricorsi trasmessi dai seggi aziendali; infine sulla base dei risultati di tutti i verbali, la Commissione procederà allo scrutinio generale e quindi alla attribuzione a ciascuna lista di tutti i voti ricevuti.
Conseguentemente la Commissione determinerà i rappresentanti per l’assemblea che, in proporzione ai voti ricevuti da ciascuna lista rispetto al numero complessivo dei votanti e al numero di rappresentanti da eleggere, spetterà ad ogni lista presentata.
Il posto riservato ai pensionati sarà attribuito a quello presente nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.
Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione proclama i risultati informando gli organi di FONDENERGIA, le Organizzazioni sindacali interessate e i lavoratori associati risultati eletti .