Il lavoratore, al momento dell’iscrizione, può scegliere di versare la contribuzione minima a suo carico prevista dagli accordi collettivi vigenti tempo per tempo.
Il lavoratore che sceglie di versare la contribuzione minima a suo carico acquisisce il diritto di ottenere anche il contributo contrattuale stabilito a carico del datore di lavoro dai medesimi accordi collettivi ed evidenziato nella tabella di seguito indicata.
L'aderente può effettuare versamenti volontari una tantum, in cifra fissa, con un minimo di € 100; tale facoltà è riconosciuta anche agli aderenti in pensione che vantino almeno un anno di contribuzione alla previdenza complementare.
Il contributo totale è quindi costituito da:
- contributo a carico del lavoratore;
- contributo a carico del datore;
- TFR maturando, in tutto o in parte a seconda della anzianità lavorativa del lavoratore.
Contribuzioni previste dai diversi CCNL
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Contributo |
Energia e petrolio | Chimico ENI |
Gas e Acqua (Anigas e Assogas) |
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A carico dell'azienda |
2,30% | 1,91% | 0,20%(*) |
(**) |
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A carico del lavoratore |
2,00% | 1,46% |
(**) |
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Quota TFR
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Lavoratori con prima occupazione precedente al 29/04/1993 |
2,49% (36%) oppure 6,91% (100%) |
6,91% (100% | ||
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Lavoratori con prima occupazione successiva al 29/04/1993 |
6,91% (100%) | 6,91% (100%) | |||
Le percentuali tra parentesi esprimono la quota dell'accantonamento annuo TFR destinata al Fondo.
(*) Contributo destinato al finanziamento della polizza accessoria per i costi di invalidità e premorienza. Il contributo non è dovuto nei casi di: adesione tacita, adesione con il solo TFR e sospensione della contribuzione.
(**) Salvo specifici accordi aziendali, il contributo minimo è pari a zero.