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Adempimenti adesioni automatiche di cui all'art. 8, comma 7 e seguenti del D.lgs 252/2005

30 giugno 2026

Dal 1° luglio 2026 per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, è prevista l’adesione automatica alla previdenza complementare.

Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione, il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando ad un’altra forma di previdenza complementare a cui il lavoratore risulti già iscritto, oppure mantenere il TFR in azienda, secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile. Tale scelta potrà essere successivamente revocata ed il lavoratore potrà aderire alla previdenza complementare.

Le disposizioni sull’adesione automatica si applicano anche ai lavoratori non di prima occupazione, i quali attivino un nuovo rapporto di lavoro dipendente successivamente al 30 giugno 2026 e che risultino essere aderenti a un Fondo Pensione al momento dell’assunzione.
Entro sessanta giorni dalla data di assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando ad un’altra forma di previdenza complementare a cui il lavoratore risulti iscritto.

Per le assunzioni fino al 30/06/2026 rimangono valide le precedenti disposizioni regolamentari in tema di silenzio assenso. Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle assunzioni dal 01/07/2026 in poi.

Fondenergia risulta adeguato e conforme fin dal 1° luglio del 2026 alle prescrizioni previste dalla normativa per l’accoglimento delle adesioni automatiche nell’ambito dei CCNL e degli accordi di riferimento.

Questa nuova modalità di adesione automatica prevede alcuni adempimenti da parte dei datori di lavoro.

Per tutte le informazioni sugli adempimenti scarica la circolare 1/2026: Adempimenti adesioni automatiche di cui all'art. 8, comma 7 e seguenti del D.lgs 252/2005 ed informativa