Quali prestazioniPrestazioni prima del pensionamento

Prestazioni prima del pensionamento

Anticipazioni

Il lavoratore può chiedere un’anticipazione parziale del capitale accumulato nel fondo per particolari motivi e a determinate condizioni.

È possibile richiedere un’anticipazione per:

  • Spese sanitarie per un importo non superiore al 75% del capitale accumulato, a seguito di gravissime condizioni riguardanti sé stesso, il coniuge o i figli, riconosciute dalle strutture pubbliche competenti. La richiesta può essere effettuata in qualsiasi momento.
  • Acquisto della prima casa e ristrutturazione per sé o per i propri figli per un importo non superiore al 75% del capitale accumulato, dopo almeno otto anni dall’iscrizione ad una qualsiasi forma di previdenza complementare;
  • Ulteriori esigenze dell’aderente per un importo non superiore al 30% del capitale accumulato, dopo almeno otto anni di iscrizione a qualsiasi forma di previdenza complementare.

La percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale dell’iscritto e, conseguentemente, le prestazioni che potranno essere erogate in seguito.

 

Riscatti

L’aderente ha il diritto di riscattare, in tutto in parte, la posizione maturata nel fondo nel caso in cui si determinino alcune specifiche condizioni.

Il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, può essere richiesto:

  • Nei casi di disoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
  • In caso di procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria \ straordinaria;
  • In caso di procedure di esodo incentivato (ex art.4 Legge 92/2012);
  • In caso di procedure di contratto di espansione.

Il riscatto totale della posizione individuale maturata può essere richiesto:

  • Nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo;
  • In caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
  • In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo pensione (dimissioni, licenziamento…), tuttavia tale facoltà sarà fiscalmente meno agevolata rispetto alle altre forme di riscatto.

In caso di morte dell’iscritto prima che quest’ultimo abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione individuale maturata è riscattata dai beneficiari designati o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo e viene distribuita tra tutti gli altri iscritti.

 

Trasferimenti

L’iscritto ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale presso un’altra forma pensionistica:

  • Dopo due anni di iscrizione al fondo
  • In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, indipendentemente dall’anzianità di iscrizione.

Il trasferimento, non subendo alcuna tassazione, è un’operazione vantaggiosa sotto il profilo fiscale e consente di assicurare continuità nella costruzione della prestazione pensionistica.

 

La R.I.T.A.

La R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) consiste nell’erogazione frazionata della posizione accumulata nel Fondo pensione. L’aderente può richiedere l’intera posizione accumulata o una parte.
Le somme richieste come R.I.T.A. saranno investite di default nel comparto più prudente (Comparto Garantito). L’iscritto ha la facoltà di poter cambiare il comparto di destinazione.

Inoltre, nel caso in cui chieda una parte del montante, sulla posizione che resta investita nel fondo, l’aderente potrà continuare a versare la contribuzione volontaria o richiedere riscatti, anticipazioni e prestazioni.

Per avere il diritto a richiedere la R.I.T.A. l’aderente deve essere iscritto alla previdenza complementare da almeno 5 anni e deve:

1. Aver cessato l’attività lavorativa, aver un contributo complessivo alla previdenza obbligatoria di almeno 20 anni (INPS o altro regime obbligatorio di appartenenza) e gli devono mancare meno di 5 anni alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (INPS o altro regime obbligatorio di appartenenza);

oppure

2. Risultare inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e gli devono mancare meno di 10 anni alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (INPS o altro regime obbligatorio di appartenenza).

Particolarmente interessante è il Regime fiscale applicato alla nuova prestazione: l’intero montante destinato all’erogazione in forma di R.I.T.A. è soggetto a tassazione sostitutiva con aliquota del 15/9%.

In caso di premorienza dell’iscritto prima dell’erogazione completa delle rate di R.I.T.A., la parte non ancora percepita potrà essere riscattata dai soggetti designati indicati o, in loro assenza, dagli eredi.