Premessa

Il lavoratore, al momento dell’iscrizione, può scegliere di versare la contribuzione minima a suo carico prevista dagli accordi collettivi vigenti tempo per tempo.

Il lavoratore che sceglie di versare la contribuzione minima a suo carico acquisisce il diritto di ottenere anche il contributo contrattuale stabilito a carico del datore di lavoro dai medesimi accordi collettivi ed evidenziato nella tabella di seguito indicata.

L'aderente può effettuare versamenti volontari una tantum, in cifra fissa, con un minimo di € 100; tale facoltà è riconosciuta anche agli aderenti in pensione che vantino almeno un anno di contribuzione alla previdenza complementare.

Il contributo totale è quindi costituito da:

  • contributo a carico del lavoratore;
  • contributo a carico del datore;
  • TFR maturando, in tutto o in parte a seconda della anzianità lavorativa del lavoratore.

 

Contribuzioni previste dai diversi CCNL (salvo condizioni di miglior favore dovuti da accordi interni aziendali)

Contributo

Energia & Petrolio

Chimico-ENI

Minero-Metallurgico

Gas e Acqua

(Anigas e Assogas)

Attività Minerarie

Assorisorse

A carico della azienda

Lavoratori con anzianità INPS ante 01/01/1996

2,725% (***)

2,36% 

0,25%(*)

1,55%(**)

1,80%  0,20%(*)
Lavoratori con anzianità INPS post 31/12/1995 2,775% (***)

A carico del lavoratore

2,00%

1,46%

1,00%

1,20%

Quota TFR

Lavoratori con prima occupazione precedente al 29/04/1993.

6,91% (100%)

2,49% (36%)

Oppure

6,91% (100%)

6,91%(100%)

3,45% (50%)

Oppure

6,91% (100%)

Lavoratori con prima occupazione successiva al 28/04/1993.

6,91% (100%)

6,91% (100%)

6,91%(100%)

6,91% (100%)

Le percentuali tra parentesi esprimono la quota dell’accantonamento annuo TFR destinata al Fondo.

(*) Contributo, a carico del datore di lavoro, destinato al finanziamento della polizza accessoria per i casi di invalidità e premorienza. Il contributo non è dovuto nei casi di: adesione tacita, adesione con il solo TFR e sospensione della contribuzione.

(**) Oltre:

  • al contributo ex-Fondo Gas nei casi previsti all’art.7, comma 9-undecies della L. 125/2015.
  • al contributo mensile aziendale in cifra fissa, nel caso di adesione completa, di seguito indicato, differenziato per livello contrattuale ed anzianità INPS dell’iscritto:

(***) il contributo datoriale è pari al 2,725% per gli aderenti con data di prima occupazione ante 01/01/1996 ed al 2,775% per gli aderenti con data prima occupazione post 31/12/1995. Per gli aderenti del Gruppo ENI gli accordi integrativi aziendali prevedono per il biennio 2023-2024:

  • la maggiorazione del contributo datoriale dello 0,20%, in aggiunta a quanto previsto dagli accordi di settore;
  • che il contributo a carico del lavoratore dovuto dai neo assunti che aderiscono al Fondo entro 6 mesi dall'assunzione, venga pagato dal datore di lavoro.