Come funziona
Contribuzione
Il lavoratore, al momento dell’iscrizione, può scegliere di versare la contribuzione minima a suo carico prevista dagli accordi collettivi vigenti tempo per tempo.
Il lavoratore che sceglie di versare la contribuzione minima a suo carico acquisisce il diritto di ottenere anche il contributo contrattuale stabilito a carico del datore di lavoro dai medesimi accordi collettivi ed evidenziato nella tabella di seguito indicata.
L'aderente può effettuare versamenti volontari una tantum, in cifra fissa, con un minimo di € 100; tale facoltà è riconosciuta anche agli aderenti in pensione che vantino almeno un anno di contribuzione alla previdenza complementare.
Il contributo totale è quindi costituito da:
- contributo a carico del lavoratore;
- contributo a carico del datore;
- TFR maturando, in tutto o in parte a seconda della anzianità lavorativa del lavoratore.
Contribuzioni previste dai diversi CCNL (salvo condizioni di miglior favore dovuti da accordi interni aziendali)
Contributo | Energia & Petrolio | Chimico-ENI Minero-Metallurgico | Gas e Acqua (Anigas e Assogas) | Attività Minerarie Assorisorse | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A carico della azienda | Lavoratori con anzianità INPS ante 01/01/1996 | 2,725%(***) | 2,36% | 0,25%(*) | 1,55%(**) | 1,80% | 0,20%(*) |
Lavoratori con anzianità INPS post 31/12/1995 | 2,775%(***) | ||||||
A carico del lavoratore | 2,00% | 1,46% | 1,00% | 1,20% | |||
Quota TFR | Lavoratori con prima occupazione precedente al 29/04/1993. | 6,91% (100%) | 2,49% (36%) Oppure 6,91% (100%) | 6,91%(100%) | 3,45% (50%) Oppure 6,91% (100%) | ||
Lavoratori con prima occupazione successiva al 28/04/1993. | 6,91% (100%) | 6,91% (100%) | 6,91%(100%) | 6,91% (100%) |
Le percentuali tra parentesi esprimono la quota dell’accantonamento annuo TFR destinata al Fondo.
(*) Contributo, a carico del datore di lavoro, destinato al finanziamento della polizza accessoria per i casi di invalidità e premorienza. Il contributo non è dovuto nei casi di: adesione tacita, adesione con il solo TFR e sospensione della contribuzione.
(**) Oltre:
- al contributo ex-Fondo Gas nei casi previsti all’art.7, comma 9-undecies della L. 125/2015.
- al contributo mensile aziendale in cifra fissa, nel caso di adesione completa, di seguito indicato, differenziato per livello contrattuale ed anzianità INPS dell’iscritto:
Decorrenza | Livello contrattuale | Parametro | Quota aziendale mensile in € per lavoratori con anzianità Inps ante 29/04/1993 | Quota aziendale mensile in € per lavoratori con anzianità Inps post 29/04/1993 |
---|---|---|---|---|
1° luglio 2020 | Q | 200,74 | 6,01 | 8,25 |
8 | 181,29 | 5,43 | 7,45 | |
7 | 167,50 | 5,02 | 6,89 | |
6 | 153,69 | 4,60 | 6,32 | |
5 | 139,96 | 4,19 | 5,75 | |
4 | 131,42 | 3,94 | 5,40 | |
3 | 122,95 | 3,68 | 5,05 | |
2 | 111,15 | 3,33 | 4,57 | |
1 | 100,00 | 3,00 | 4,11 | |
parametro medio | 143,53 | 4,30 | 5,90 |
(***) il contributo datoriale è pari al 2,725% per gli aderenti con data di prima occupazione ante 01/01/1996 ed al 2,775% per gli aderenti con data prima occupazione post 31/12/1995. Per gli aderenti del Gruppo ENI gli accordi integrativi aziendali prevedono per il biennio 2023-2024:
- la maggiorazione del contributo datoriale dello 0,20%, in aggiunta a quanto previsto dagli accordi di settore;
- che il contributo a carico del lavoratore dovuto dai neo assunti che aderiscono al Fondo entro 6 mesi dall'assunzione, venga pagato dal datore di lavoro.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Contribuzione volontaria
Il lavoratore può scegliere, inoltre, di versare anche un contributo volontario ulteriore prelevato dalla busta paga. È consentita la deducibilità fiscale annua nei limiti di € 5.164,57 (in questo limite occorre considerare tutti i versamenti effettuati dall’iscritto e dall’azienda con esclusione della quota TFR).
La contribuzione volontaria aggiuntiva può essere effettuata tramite la propria azienda, con prelevamenti diretti dalla busta paga, o tramite bonifico sul c/c bancario di Fondenergia.
L’elevazione volontaria del contributo effettuata dal lavoratore non comporta la elevazione del contributo a carico del datore di lavoro che resta fissato nella misura stabilita dagli accordi collettivi tempo per tempo vigenti. La decisione di incrementare l’aliquota contributiva è reversibile.
Prosecuzione volontaria della contribuzione
L’associato che abbia maturato almeno 1 anno di contribuzione al fondo, può proseguire volontariamente la contribuzione a proprio carico anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile.
Sospensione della contribuzione
L’associato può sospendere la contribuzione al Fondo. Sospendendo la sua contribuzione viene meno l’obbligo da parte dell’azienda di contribuire alla sua posizione; permane l’obbligo di versamento del TFR al fondo.
Contributi non dedotti
La deduzione dei contributi è effettuata dal datore di lavoro. I contributi eventualmente non dedotti o già tassati al momento del versamento, possono essere comunicati al Fondo, prima dell’uscita, entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento, inserendo l'importo all'interno della sezione "Contributi non dedotti comunicati al Fondo" in area riservata presente su "Contribuzione".
Contribuzione Familiari Fiscalmente a carico
Gli interessati decidono liberamente la frequenza e l’importo dei contributi eseguiti a favore della posizione dell’aderente fiscalmente a carico; tuttavia, ciascun versamento deve essere di importo minimo non inferiore ad euro 100,00.