Come funziona
Prestazioni al momento del pensionamento
L’iscritto potrà richiedere l’erogazione della pensione complementare nel caso in cui abbia maturato i requisiti di accesso alla pensione pubblica, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
L’iscritto può richiedere al fondo la pensione complementare scegliendo, in base alle sue esigenze e ai suoi requisiti, una combinazione tra le seguenti prestazioni.
RENDITA VITALIZIA O NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
La pensione complementare può essere richiesta per un minimo del 50% e un massimo del 100% scegliendo una tra le seguenti prestazioni:
-
rendita vitalizia
-
rendita a durata definita
-
prelievi liberamente determinabili
- erogazione frazionata del montante accumulato (richiedibile a partire dal 31 ottobre 2026).
Rendita Vitalizia
Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita del lavoratore sarà erogata una rendita vitalizia. All’iscritto spetterà periodicamente una somma calcolata in base al capitale accumulato e all’ età. Difatti la ‘trasformazione’ del capitale in una rendita avviene applicando dei ‘coefficienti di conversione’ che tengono conto dell’andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l’età al pensionamento, tanto maggiore sarà l’importo della pensione complementare.
Per l’erogazione della pensione FONDENERGIA ha stipulato apposite convenzioni assicurative, che consenteno al lavoratore di scegliere tra differenti soluzioni di rendita. Le condizioni effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento.
Fondenergia ha stipulato una convenzione assicurativa con Unipol Assicurazioni S.p.A. ed un’altra con Generali Italia S.p.A.
Le diverse opzioni di rendita vitalizia sono disponibili nel Documento sulle rendite.
Rendita a durata definita
La prestazione pensionistica viene erogata per un periodo determinato sulla base della vita attesa residua dell’aderente.
Il montante accumulato fino al momento della richiesta della prestazione viene suddiviso in rate annuali per un numero di anni pari alla speranza di vita residua dell'aderente, come determinata dall’ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale.
(Se, per esempio, la speranza di vita residua a 67 anni è di diciannove anni, il montante viene idealmente distribuito su diciannove anni).
Al momento della richiesta l’aderente può decidere se ricevere la rendita con rate mensili, trimestrali o annuali, tenendo conto che l’importo lordo di ogni singola rata non può essere inferiore a 300 €.
Prelievi liberamente determinabili
Con questa prestazione, l'aderente riceve una sorta di piano teorico di rate annuali, calcolato con lo stesso metodo della rendita a durata definita, ossia sulla base al montante finale accumulato e della vita attesa residua dell’aderente.
Per i prelievi liberamente determinabili l’aderente, in base alle sue esigenze, può decidere quante rate richiedere ogni anno e di quale importo, rispettando il limite minimo di 1.000 € per ciascun prelievo e quello massimo calcolato come la differenza tra l’ammontare delle rate di rendita teorica maturate e non riscosse e l’ammontare dei prelievi già effettuati.
Erogazione frazionata del montante accumulato (richiedibile a partire dal 31 ottobre 2026)
La prestazione pensionistica viene erogata per un periodo scelto liberamente dall’aderente, con un minimo di 5 anni.
L’importo delle rate dipende quindi dal montante finale accumulato e dal numero di anni di erogazione richiesti dall’aderente.
Al momento della richiesta l’aderente può decidere se ricevere la rendita con rate mensili, trimestrali o annuali, tenendo conto che l’importo lordo di ogni singola rata non può essere inferiore a 300 €.
Le informazioni complete sulle tre tipologie di prestazioni pensionistiche sono disponibili nell’Informativa nuove prestazioni pensionistiche, rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili ed erogazione frazionata del montante accumulato.
CAPITALE
Per regola generale l’iscritto ha il diritto di ricevere sotto forma di capitale fino al 50% del montante maturato, mentre la restante parte deve essere convertita in rendita.
La prestazione potrà essere percepita tutta in capitale se:
- al momento del pensionamento nel regime obbligatorio, l’iscritto al Fondo pensione non ha ancora maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche;
- il lavoratore è un "vecchio iscritto" (ossia un dipendente iscritto prima del 29/04/1993 a un fondo pensione istituito prima del 15/11/1992, che ha trasferito successivamente la posizione presso il Fondo FONDENERGIA. Lo status di "vecchio iscritto" è riconosciuto anche agli iscritti ex Fondo Gas, alla data del 28/04/1993, che destinano a Fondenergia il contributo ex Fondo Gas); Attenzione!!! E' possibile che la tassazione in questo caso non sia agevolata. Si rimanda al Documento sul Regime Fiscale del Fondo per ulteriori dettagli;
- l’importo della rendita annua vitalizia derivante dalla conversione del 70% del montante finale è inferiore al 50% dell’assegno sociale (per il 2026 l’importo annuo è pari a € 7.101,12, € 546,24 per 13 mensilità). Per meglio far capire quale sia il montante di seguito rappresentiamo una tabella ESEMPLIFICATIVA con i valori soglia, sotto i quali è possibile richiedere tutta la prestazione in capitale.
L'età in anni interi dell'iscritto è calcolata alla data di decorrenza della prestazione, considerando come unità la frazione d'anno di età uguale o superiore a 6 mesi compiuti.
Limiti erogazione prestazione pensionistica 100% capitale
| LIMITI | 2026 | |
|---|---|---|
| età | Uomini | Donne |
| 55 | 147.813,74 | 172.477,85 |
| 56 | 143.097,35 | 167.582,80 |
| 57 | 138.407,74 | 162.691,36 |
| 58 | 133.743,67 | 157.801,97 |
| 59 | 129.107,05 | 152.916,15 |
| 60 | 124.496,31 | 148.029,43 |
| 61 | 119.902,34 | 143.149,85 |
| 62 | 115.335,59 | 138.279,45 |
| 63 | 110.798,15 | 133.420,01 |
| 64 | 106.295,92 | 128.570,34 |
| 65 | 101.833,58 | 123.734,02 |
| 66 | 97.413,60 | 118.915,66 |
| 67 | 93.039,39 | 114.113,45 |
| 68 | 88.714,10 | 109.331,76 |
| 69 | 84.445,66 | 104.573,41 |
| 70 | 80.236,47 | 99.837,19 |
| 71 | 76.093,32 | 95.128,07 |
| 72 | 72.024,15 | 90.452,75 |
| 73 | 68.035,20 | 85.815,80 |
| 74 | 64.133,17 | 81.223,23 |
| 75 | 60.327,65 | 76.683,48 |
| 76 | 56.625,35 | 72.205,20 |
| 77 | 53.039,28 | 67.796,42 |
| 78 | 49.576,47 | 63.467,78 |
| 79 | 46.239,45 | 59.230,44 |
| 80 | 43.027,71 | 55.094,04 |
LA R.I.T.A.
La R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) consiste nell’erogazione frazionata della posizione accumulata nel Fondo pensione. L’aderente può richiedere l’intera posizione accumulata o una parte.
Le somme richieste come R.I.T.A. saranno investite di default nel comparto più prudente (Comparto Garantito). L’iscritto ha la facoltà di poter cambiare il comparto di destinazione.
Inoltre, nel caso in cui chieda una parte del montante, sulla posizione che resta investita nel fondo, l’aderente potrà continuare a versare la contribuzione volontaria o richiedere riscatti, anticipazioni e prestazioni.
Per avere il diritto a richiedere la R.I.T.A. l’aderente deve essere iscritto alla previdenza complementare da almeno 5 anni e deve:
- Aver cessato l’attività lavorativa, aver un contributo complessivo alla previdenza obbligatoria di almeno 20 anni (INPS o altro regime obbligatorio di appartenenza) e gli devono mancare meno di 5 anni alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (INPS o altro regime obbligatorio di appartenenza);
oppure
- Risultare inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e gli devono mancare meno di 10 anni alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (INPS o altro regime obbligatorio di appartenenza).
Particolarmente interessante è il Regime fiscale applicato alla nuova prestazione: l’intero montante destinato all’erogazione in forma di R.I.T.A. è soggetto a tassazione sostitutiva con aliquota del 15/9%.
In caso di premorienza dell’iscritto prima dell’erogazione completa delle rate di R.I.T.A., la parte non ancora percepita potrà essere riscattata dai soggetti designati indicati o, in loro assenza, dagli eredi.