Quali prestazioniLa fiscalità

La fiscalità

I vantaggi fiscali riguardano la fase di contribuzione, la fase di gestione e la fase di erogazione delle prestazioni.

Fase della contribuzione

I contributi versati al Fondo non concorrono a formare il reddito imponibile. Questo comporta che i contributi a carico dell'iscritto siano deducibili dal reddito complessivo Irpef consentendo all’associato di beneficiare di un risparmio fiscale pari all'aliquota dell'ultimo scaglione del suo reddito. Il TFR destinato alla forma pensionistica complementare non è deducibile dal reddito complessivo. Allo sconto fiscale provvede l’azienda direttamente in busta paga senza che si renda necessario alcun adempimento a carico dell'associato. Il limite annuo di deduzione è pari a € 5.164,57 (entro questo limite rientrano il contributo del datore di lavoro ed il contributo versato dal dipendente e non il TFR maturando).
Inoltre è riconosciuta la possibilità, per i neo-occupati dopo il 1° gennaio 2007, di poter dedurre contributi per un importo superiore al predetto limite ma solo relativamente ad un periodo limitato di anni, ovvero nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione. In sintesi, dal 6° al 25° anno di permanenza si possono dedurre le somme non dedotte nei primi 5 anni di iscrizione, con un importo annuo di deduzione comunque non superiore a € 7.746,86.

 

Fase di gestione

I rendimenti maturati dal fondo, in fase di accumulo, sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (la tassazione si riduce al 12,50% per i Titoli di Stato): trattasi di  un livello tra i più bassi tra quelli previsti per le altre tipologie di rendimenti finanziari.

 

Fase delle prestazioni

(regime fiscale valido per le quote di prestazione maturate a decorrere dal 01.01.2007)

Le prestazioni finali, sia in forma di rendita che di capitale, (esclusi i contributi non dedotti, le quote di contributi eccedenti il limite di deducibilità e  i rendimenti maturati tassati in fase di versamento/maturazione) scontano una imposizione con aliquota del 15% che si riduce dello 0,30% all’anno per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo, fino ad un’aliquota minima del 9%. Il regime fiscale previsto per le prestazioni finali si applica anche alle anticipazioni in caso di gravi malattie e parziali, alla RITA, al riscatto totale e ai riscatti per premorienza dell’iscritto .

Le anticipazioni per l’acquisto della prima casa per sé e per i figli, quelle per la ristrutturazione della casa di abitazione nonché le anticipazioni legate ad ulteriori necessità dell’iscritto e tutte le altre tipologie di riscatto sono assoggettate ad imposizione con aliquota unica del 23%.

L’aliquota fiscale del 23% si applica anche in caso di riscatto in via immediata per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo.

In tutte le tipologie previste, non sarà tassata la parte della prestazione derivante dai rendimenti e da eventuali contributi non dedotti nel corso della permanenza del fondo, in quanto già tassati in precedenza.

 

Fattispecie Tassazione vigente

Prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita, Anticipazioni per spese sanitarie, RITA, Riscatti parziali/totali/premorienza

15% nei primi 15 anni e -0,30% per ogni anno successivo fino a un minimo del 9%

Anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima casa,Anticipazioni per ulteriori esigenze, Altri riscatti (perdita dei requisiti)

23%

 

Per aver informazioni sul regime fiscale applicato sui montanti maturati nei periodi precedenti puoi vedere: