Come funziona

La fiscalità

I vantaggi fiscali riguardano la fase di contribuzione, la fase di gestione e la fase di erogazione delle prestazioni.

FASE DELLA CONTRIBUZIONE

I contributi versati al Fondo non concorrono a formare il reddito imponibile. Questo comporta che i contributi a carico dell'iscritto siano deducibili dal reddito complessivo Irpef consentendo all’associato di beneficiare di un risparmio fiscale pari all'aliquota dell'ultimo scaglione del suo reddito. Il TFR destinato alla forma pensionistica complementare non è deducibile dal reddito complessivo. Allo sconto fiscale provvede l’azienda direttamente in busta paga senza che si renda necessario alcun adempimento a carico dell'associato. Il limite annuo di deduzione è pari a € 5.300 (entro questo limite rientrano il contributo del datore di lavoro ed il contributo versato dal dipendente e non il TFR maturando).

L’aderente di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari non fruisca dell’intero importo della deduzione annua, potrà, dal 6° al 26° anno di partecipazione, beneficiare di una maggiore deduzione fiscale, pari alla differenza tra il massimo deducibile nel quinquennio e quanto effettivamente versato, con un massimo di euro 2.650 annui. 

FASE DI GESTIONE

I rendimenti maturati dal fondo, in fase di accumulo, sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (la tassazione si riduce al 12,50% per i Titoli di Stato): trattasi di un livello tra i più bassi tra quelli previsti per le altre tipologie di rendimenti finanziari.

FASE DELLE PRESTAZIONI

(Regime fiscale valido per le quote di prestazione maturate a decorrere dal 01.01.2007)

Per le somme maturate dal 2007 in poi le prestazioni finali, sia in forma di capitale, rendita vitalizia, rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili scontano una imposizione con aliquota del 15% che si riduce dello 0,30% all’anno per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo, fino ad un’aliquota minima del 9%. La prestazione finale in forma di erogazione frazionata del montante accumulato sconta una imposizione con aliquota del 20% che si riduce dello 0,25% all’anno per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo, fino ad un’aliquota minima del 15%. Il regime fiscale previsto per le prestazioni finali si applica anche alle anticipazioni in caso di gravi malattie e parziali, alla RITA, al riscatto totale e ai riscatti per premorienza dell’iscritto.

Le anticipazioni per l’acquisto della prima casa per sé e per i figli, quelle per la ristrutturazione della casa di abitazione nonché le anticipazioni legate ad ulteriori necessità dell’iscritto e tutte le altre tipologie di riscatto sono assoggettate ad imposizione con aliquota unica del 23%.

L’aliquota fiscale del 23% si applica anche in caso di riscatto in via immediata per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo.

In tutte le tipologie previste, non sarà tassata la parte della prestazione derivante dai rendimenti e da eventuali contributi non dedotti nel corso della permanenza del fondo, in quanto già tassati in precedenza.

 Si rimanda al Documento sul regime fiscale per ulteriori dettagli.
 

Fattispecie Tassazione vigente
Prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita, Anticipazioni per spese sanitarie, RITA, Riscatti parziali/totali/premorienza 15% nei primi 15 anni che si riduce dello 0,30% per ogni anno successivo fino a un minimo del 9%
Anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima casa, Anticipazioni per ulteriori esigenze, Altri riscatti (perdita dei requisiti) 23%

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