Premessa
Il lavoratore, al momento dell’iscrizione, può scegliere di versare la contribuzione minima a suo carico prevista dagli accordi collettivi vigenti tempo per tempo.
Il lavoratore che sceglie di versare la contribuzione minima a suo carico acquisisce il diritto di ottenere anche il contributo contrattuale stabilito a carico del datore di lavoro dai medesimi accordi collettivi ed evidenziato nella tabella di seguito indicata.
L'aderente può effettuare versamenti volontari una tantum, in cifra fissa, con un minimo di € 100; tale facoltà è riconosciuta anche agli aderenti in pensione che vantino almeno un anno di contribuzione alla previdenza complementare.
Il contributo totale è quindi costituito da:
- contributo a carico del lavoratore;
- contributo a carico del datore;
- TFR maturando, in tutto o in parte a seconda della anzianità lavorativa del lavoratore.
Contribuzioni previste dai diversi CCNL (salvo condizioni di miglior favore dovuti da accordi interni aziendali)
Contributo |
Energia & Petrolio |
Chimico-ENI Minero-Metallurgico |
Gas e Acqua (Anigas e Assogas) |
Attività Minerarie Assorisorse |
|||
A carico della azienda |
Lavoratori con anzianità INPS ante 01/01/1996 |
2,725% (***) |
2,36% |
0,25%(*) |
1,55%(**) |
1,80% | 0,20%(*) |
Lavoratori con anzianità INPS post 31/12/1995 | 2,775% (***) | ||||||
A carico del lavoratore |
2,00% |
1,46% |
1,00% |
1,20% | |||
Quota TFR |
Lavoratori con prima occupazione precedente al 29/04/1993. |
6,91% (100%) |
2,49% (36%) Oppure 6,91% (100%) |
6,91%(100%) |
3,45% (50%) Oppure 6,91% (100%) |
||
Lavoratori con prima occupazione successiva al 28/04/1993. |
6,91% (100%) |
6,91% (100%) |
6,91%(100%) |
6,91% (100%) |
Le percentuali tra parentesi esprimono la quota dell’accantonamento annuo TFR destinata al Fondo.
(*) Contributo, a carico del datore di lavoro, destinato al finanziamento della polizza accessoria per i casi di invalidità e premorienza. Il contributo non è dovuto nei casi di: adesione tacita, adesione con il solo TFR e sospensione della contribuzione.
(**) Oltre:
- al contributo ex-Fondo Gas nei casi previsti all’art.7, comma 9-undecies della L. 125/2015.
- al contributo mensile aziendale in cifra fissa, nel caso di adesione completa, di seguito indicato, differenziato per livello contrattuale ed anzianità INPS dell’iscritto:
(***) il contributo datoriale è pari al 2,725% per gli aderenti con data di prima occupazione ante 01/01/1996 ed al 2,775% per gli aderenti con data prima occupazione post 31/12/1995. Per gli aderenti del Gruppo ENI gli accordi integrativi aziendali prevedono per il biennio 2023-2024:
- la maggiorazione del contributo datoriale dello 0,20%, in aggiunta a quanto previsto dagli accordi di settore;
- che il contributo a carico del lavoratore dovuto dai neo assunti che aderiscono al Fondo entro 6 mesi dall'assunzione, venga pagato dal datore di lavoro.