Ulteriori informazioni
Contribuzione volontaria
Il lavoratore può scegliere, inoltre, di versare anche un contributo volontario ulteriore prelevato dalla busta paga. È consentita la deducibilità fiscale annua nei limiti di € 5.164,57 (in questo limite occorre considerare tutti i versamenti effettuati dall’iscritto e dall’azienda con esclusione della quota TFR).
La contribuzione volontaria aggiuntiva può essere effettuata tramite la propria azienda, con prelevamenti diretti dalla busta paga, o tramite bonifico sul c/c bancario di Fondenergia.
L’elevazione volontaria del contributo effettuata dal lavoratore non comporta la elevazione del contributo a carico del datore di lavoro che resta fissato nella misura stabilita dagli accordi collettivi tempo per tempo vigenti. La decisione di incrementare l’aliquota contributiva è reversibile.
Prosecuzione volontaria della contribuzione
L’associato che abbia maturato almeno 1 anno di contribuzione al fondo, può proseguire volontariamente la contribuzione a proprio carico anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile.
Sospensione della contribuzione
L’associato può sospendere la contribuzione al Fondo. Sospendendo la sua contribuzione viene meno l’obbligo da parte dell’azienda di contribuire alla sua posizione; permane l’obbligo di versamento del TFR al fondo.
Contributi non dedotti
La deduzione dei contributi è effettuata dal datore di lavoro. I contributi eventualmente non dedotti o già tassati al momento del versamento, possono essere comunicati al Fondo, prima dell’uscita, entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento, inserendo l'importo all'interno della sezione "Contributi non dedotti comunicati al Fondo" in area riservata presente su "Contribuzione".
Contribuzione Familiari Fiscalmente a carico
Gli interessati decidono liberamente la frequenza e l’importo dei contributi eseguiti a favore della posizione dell’aderente fiscalmente a carico, tuttavia ciascun versamento deve essere di importo minimo non inferiore ad euro 100,00.