NewsModifica delle condizioni di indennizzo della polizza collettiva contro i rischi di invalidità e premorienza

Modifica delle condizioni di indennizzo della polizza collettiva contro i rischi di invalidità e premorienza

Sono stati incrementati gli indennizzi riconosciuti agli aderenti al Fondo, con CCNL Chimico-ENI, Minero-Metallurgico, oppure Attività Minerarie, nei casi di applicazione della polizza collettiva contro i rischi di invalidità e premorienza.

Le variazioni decorrono dal 1° gennaio del 2024 in poi.

L’importo dell’indennizzo non potrà essere inferiore al 75% (precedentemente era al 60%) della Retribuzione Annua Lorda utile al calcolo del TFR relativa agli ultimi 12 mesi antecedenti la data dell’evento. Per gli assicurati che alla data dell’evento abbiano già compiuto 60 anni, l’ammontare dell’indennizzo è determinato in un importo al 60% della Retribuzione Annua Lorda utile al calcolo del TFR relativa agli ultimi 12 mesi antecedenti la data dell’evento

La copertura presuppone che l’aderente risulti in regola con la contribuzione e che l’Azienda abbia versato il relativo premio alla data in cui si è manifestato l’evento assicurato. Sono esclusi gli aderenti con età superiore a 70 anni e quelli per i quali l’Azienda non sia tenuta alla contribuzione a proprio carico.

Per ulteriori info e dettagli scarica la Circolare 2/2023 al link sottostante:

Circolare 2/2023 - Polizza invalidità e premorienza

Roma, 09/11/2023