Faq
Adesione
Il lavoratore al primo impiego nel settore privato, entro 60 giorni dall’assunzione deve comunicare cosa fare del proprio Tfr.
Può decidere se:
- conferirlo a FONDENERGIA (fondo pensione negoziale) o ad una forma pensionistica individuale. In tal caso il TFR maturando sarà versato al fondo o alla forma pensionistica scelta a partire dalla data di assunzione.
- mantenerlo in azienda: in questo caso il TFR maturando a partire dalla data di assunzione resta in azienda o verrà conferito al Fondo di Tesoreria INPS in base al numero di addetti in azienda.
Chi allo scadere dei 60 giorni non abbia dato alcuna comunicazione sulla destinazione del Tfr, inizierà in automatico a versare il Tfr, la contribuzione a carico del lavoratore e quella a carico del datore al Fondo Pensione previsto dalla normativa. Le somme versate saranno investite nel comparto di default individuato dal fondo in base alle caratteristiche richieste dalla normativa. Dopo l’adesione automatica, il lavoratore avrà la possibilità di modificare il comparto di investimento.
I lavoratori assunti dal 1° luglio 2026 che in precedenza avevano già avuto un impiego nel settore privato (chiamati lavoratori Non di prima assunzione o Riassunti) possono effettuare scelte differenti a seconda che risultino già iscritti o meno alla previdenza complementare.
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Per i lavoratori non di prima assunzione che al momento della riassunzione non hanno un’adesione a un fondo pensione alimentata nei precedenti rapporti lavorativi tramite il versamento del Tfr, non scatta l’adesione automatica dopo 60 giorni dall’assunzione. L’iscrizione, per questi lavoratori, potrà avvenire in qualsiasi momento solo tramite adesione esplicita.
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Per i lavoratori non di prima assunzione che al momento della riassunzione hanno un’adesione a un fondo pensione alimentata nei precedenti rapporti lavorativi tramite il versamento del Tfr, scatta l’adesione automatica dopo 60 giorni dall’assunzione.
Chi allo scadere dei 60 giorni non abbia rinunciato all’adesione automatica, inizierà in automatico a versare il Tfr, la contribuzione a carico del lavoratore e quella a carico del datore al Fondo Pensione previsto dalla normativa, che potrebbe essere differente da quello a cui già ha effettuato i versamenti. Le somme versate saranno investite nel comparto di default individuato dal fondo in base alle caratteristiche richieste dalla normativa. Dopo l’adesione automatica, il lavoratore avrà la possibilità di modificare il comparto di investimento.
I lavoratori riassunti che vogliono continuare a versare il Tfr e gli eventuali contributi a proprio carico al fondo pensione a cui già aderiscono, entro 60 giorni dall’assunzione dovranno rinunciare all’adesione automatica, comunicando al datore di lavoro il fondo pensione a cui sono già iscritti e a cui desiderano continuare a versare il Tfr e gli eventuali contributi aggiuntivi.
In nessun caso i lavoratori riassunti che hanno un’adesione a un fondo pensione alimentata nei precedenti rapporti lavorativi tramite il versamento del Tfr possono decidere di lasciare il Tfr in azienda.
I lavoratori neo-assunti dopo il 1° luglio 2026 al primo impiego nel settore privato e i lavoratori riassunti dopo il 1° luglio 2026 che al momento della riassunzione hanno un’adesione a un fondo pensione alimentata nei precedenti rapporti lavorativi tramite il versamento del Tfr, entro 60 giorni dall’assunzione devono effettuare la scelta sulla destinazione del Tfr, rinunciando all’adesione automatica.
I lavoratori riassunti dopo il 1° luglio 2026 che nel precedente rapporto di lavoro abbiano espresso la propria volontà di mantenere il TFR in azienda, non devono effettuare alcuna scelta in merito alla destinazione del Tfr, che resterà in azienda. Il lavoratore può sempre cambiare tale scelta destinando il TFR maturando a favore di un fondo pensione compilando l’apposito modulo di adesione.
Per i lavoratori assunti entro il 30 giugno 2026, la scelta se destinare il TFR a FONDENERGIA o mantenerlo in azienda deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di assunzione attraverso l'apposito modulo TFR2.
Quando a tale data risulta attivata una posizione assicurativa (e dunque risultano versati contributi, anche se in maniera discontinua o solo per poche settimane) presso un ente di previdenza obbligatoria (INPS per i lavoratori del settore privato, INPDAP per i lavoratori del settore pubblico).
Il lavoratore può rivolgersi all'Ufficio del Personale presso la propria azienda, alle Organizzazioni Sindacali interne o territoriali. Il lavoratore deve compilare la domanda di adesione, dopo aver ricevuto il documento Parte I “Le Informazioni chiave per l’aderente” della Nota Informativa e il documento Appendice “Informativa sulla sostenibilità”. Tutta la documentazione può essere scaricata dalla sezione "Documenti del Fondo” del sito Internet di FONDENERGIA. Dopo aver compilato la parte di sua competenza, il lavoratore è tenuto a consegnare il modulo di adesione all’azienda. L'azienda compila la parte della domanda di propria pertinenza, verifica l'esattezza dei dati indicati dal lavoratore, controlla che la domanda sia compilata in modo chiaro e che sia firmata in tutte le sue parti dal lavoratore. La domanda viene inviata a FONDENERGIA dall'azienda da cui il lavoratore dipende entro quindici giorni dalla consegna.
L’adesione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il Fondo riceve il modulo di adesione.
All’atto dell’adesione è dovuta una quota di iscrizione “una tantum” di euro 15,00 di cui 12 carico azienda e 3 carico lavoratore
La quota associativa, direttamente prelevata dai contributi serve a coprire i costi annui di gestione amministrativa del fondo.
I costi connessi alla gestione finanziaria sono riconducibili alle spese per la banca depositaria (la quale custodisce il patrimonio del fondo e controlla che siano effettuati correttamente gli investimenti) ed alle spese del gestore finanziario che effettua gli investimenti.