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Prestazioni

La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) è una prestazione periodica erogata dal fondo all’iscritto (mensilmente o trimestralmente a scelta dell’interessato) dal momento della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. L’iscritto potrà scegliere se richiedere tutto la posizione accumulata o solamente una parte.

La posizione destinata alla RITA continuerà ad essere investita dal fondo pensione nel Comparto Garantito. L’iscritto potrà scegliere un altro comparto al momento della richiesta e/o modificarlo successivamente (fermo restando il vincolo di permanenza in un comparto per almeno 12 mesi).

Nel dettaglio, possono richiedere la RITA gli iscritti da almeno 5 anni al fondo pensione:

  1. Che abbiano cessato l’attività lavorativa e a cui manchino non più di 5 anni all’età prevista per la pensione di vecchiaia purché siano in possesso di un requisito contributivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
  2. Che siano inoccupati da più di 24 mesi cui manchino non più di 10 anni all’età prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Il Fondo, ai sensi della Circolare COVIP n. 888/2018 e della Circolare COVIP n. 4209/2020, deve poter erogare almeno 2 rate di RITA (mensili o trimestrali) alla scadenza dell'età prevista di erogazione della pensione di vecchiaia generale (al 2024 pari a 67 anni). La richiesta di R.I.T.A. pertanto, come termine massimo, va effettuata qualche mese prima di tale scadenza.

In caso di premorienza dell’iscritto, tutta la posizione presente nel fondo sarà oggetto di riscatto da parte dei beneficiari – se designati – oppure dagli eredi.

Sì, è possibile versare contributi volontari che però non aumentano le rate di RITA ma andranno ad incrementare (in caso di RITA richiesta su una parte della posizione) o a creare (in caso di RITA richiesta sul totale della posizione) la porzione di posizione residua.

 

Sì la RITA è compatibile con la pensione anticipata statale.

Sì è possibile revocare la RITA e riprendere la fase di accumulo della posizione in maniera ordinaria. È anche possibile trasferirsi presso altro fondo pensione ed in tal caso il trasferimento comporta la revoca della RITA.

La cessazione del lavoro deve sussistere al momento della domanda di RITA.

La successiva ripresa dell'attività lavorativa non è incompatibile con l'erogazione della RITA.

La posizione erogata in forma di RITA subisce una tassazione sostitutiva del 15% (che può ridursi fino ad un minimo del 9% in base agli anni di partecipazione al fondo). L'aderente, qualora ne abbia convenienza, potrebbe tuttavia optare in sede di 730 per la tassazione ordinaria recuperando la differenza per suo conto.

Si. È possibile richiedere il riscatto totale in quanto la mobilità presuppone la cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia il riscatto totale per perdita dei requisiti di partecipazione (art. 14 c.5 del d.lgs 252/05) prevede una tassazione penalizzante rispetto alle altre tipologie di riscatto. (link alla sezione fiscalità). Potrebbe essere conveniente mantenere la posizione presso il Fondo, richiedendo la prestazione alla maturazione dei requisiti per il pensionamento (INPS)

No. Il riscatto totale non può essere richiesto dal momento che non si assiste ad una interruzione dell’attività lavorativa con cessazione del rapporto di lavoro.

Si, a determinate condizioni. È consentito il riscatto parziale nella misura non superiore al 50% del montante accumulato in caso di cassa integrazione. È però necessario:
1)  che alla cassa integrazione faccia seguito il licenziamento oppure
2 ) che si tratti di cassa integrazione a zero ore e della durata minima di 12 mesi.
In quest’ultimo caso il riscatto può concedersi anche prima dell’effettivo decorso dei 12 mesi purchè tale periodo sia determinato ex ante.

Al momento del pensionamento sono previsti due tipi di prestazione: la rendita pensionistica e la prestazione in capitale. La prestazione pensionistica complementare può essere liquidata in forma di capitale di regola fino al 50% del montante accumulato nel fondo. Eccezionalmente la prestazione può essere erogata sotto forma di capitale per l’intero importo se la rendita derivante dalla conversione del 70% della posizione accumulata risulta di ammontare inferiore al 50% dell’assegno sociale o se, al momento del pensionamento nel regime obbligatorio, l’iscritto al fondo pensione non ha ancora maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.

Il diritto matura se si è in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento obbligatorio e si è iscritti da almeno 5 anni ad una forma pensionistica complementare.

Sì. Ovviamente l’entità della rendita si ridurrà in proporzione al numero e soprattutto all’età dei beneficiari che sono stati effettivamente designati.

Sì. In particolare è possibile ottenere fino al 75% della posizione maturata, in qualsiasi momento per spese sanitarie, mentre sono necessari almeno 8 anni di iscrizione per richiedere un’ anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli e interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione. Infine vi è la possibilità di ottenere una anticipazione fino al 30% della posizione maturata per ulteriori esigenze a condizione che si sia iscritti da almeno 8 anni ad una forma pensionistica complementare.

Se l’aderente ha designato un beneficiario, le somme sono riscattate esclusivamente dallo stesso. In caso di presenza di più beneficiari designati, le somme sono ripartite in parti uguali a meno che l’aderente non abbia stabilito diversamente. Se l’aderente non ha designato un beneficiario il montante viene riscattato dagli eredi. Quando sono presenti più eredi, le somme sono ripartite in parti uguali a meno che l’aderente non abbia stabilito diversamente.

In assenza di soggetti designati e di eredi legittimi la posizione viene acquisita dal fondo pensione e ripartita tra tutti gli altri aderenti al Fondo.

La perdita dei requisiti di partecipazione può originare da diverse situazioni (perdita del lavoro, modificazioni del rapporto di lavoro, cambiamento di attività, licenziamento, dimissioni, mobilità…). L’iscritto al fondo pensione può in questi casi trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, mantenere la propria posizione individuale nel fondo oppure riscattare la posizione individuale.

Si.

Il trasferimento della posizione individuale dell’iscritto presso una altra forma di previdenza complementare può avvenire non prima di due anni di permanenza nel fondo.

Si. L’art.14 c.2 lett.b del d.lgs 252/2005 legittima il riscatto parziale in caso di ricorso da parte del lavoro a procedure di mobilità.