Faq
Esodo incentivato (ISOPENSIONE)
L’art. 4 della Legge 92 del 2012, prevede che, in caso di eccedenza di personale, tramite un accordo tra il datore di lavoro (azienda con più di 15 dipendenti) e le rappresentanze sindacali, può prevedersi, per i lavoratori a cui manchino non più di 7 anni (novità 2018) al pensionamento, la corresponsione, da parte dell’Inps e finanziata dal datore stesso, del trattamento pensionistico a cui avrebbero diritto se andassero in pensione in quel momento.
Il datore è inoltre obbligato a versare all’Inps la contribuzione necessaria per far raggiungere agli interessati i requisiti minimi al pensionamento.
L’iscritto in esodo incentivato può richiedere:
- il Mantenimento della posizione nel fondo ed effettuare, eventualmente, versamenti volontari;
- il Riscatto parziale del 50%, fiscalmente agevolato per la parte di posizione accumulata dal 2007 in poi. Il restante 50% della posizione, può essere richiesto subito dopo, oppure per godere delle agevolazioni fiscali previste per la parte di posizione accumulata dal 2007 in poi, alla maturazione dei requisiti pensionistici;
- il Riscatto totale della posizione, senza godere dei benefici fiscali previste per la parte di posizione accumulata dal 2007 in poi;
- la RITA, se sussistono i requisiti previsti (vedi faq dedicate).
La soluzione n. 3 è quella meno vantaggiosa dal punto di vista fiscale.
La soluzione n. 4 è quella più vantaggiosa dal punto di vista fiscale.
Si, l’aderente che non richiede il riscatto totale, mantiene tutte le facoltà previste per gli iscritti attivi. Può versare contributi, cambiare il comparto di investimento, richiedere un’anticipazione.
Si, l’iscritto può effettuare versamenti volontari una tantum. Si ricorda che potrà beneficiare della deducibilità fiscale, entro il limite annuo di € 5,164,57, portando in dichiarazione dei redditi tali versamenti.
La circostanza che l'iscritto sia in esodo incentivato non ha alcun rilievo. L'iscritto potrà richiedere la RITA se sussistono i requisiti previsti.
Possono richiedere la RITA gli iscritti da almeno 5 anni al fondo pensione:
- che abbiano cessato l’attività lavorativa e a cui manchino non più di 5 anni all’età prevista per la pensione di vecchiaia purché siano in possesso di un requisito contributivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza
- che siano disoccupati da più di ventiquattro mesi cui manchino non più di 10 anni all’età prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.