Faq

Fiscalità

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A) presenta evidenti vantaggi dal punto di vista fiscale. In particolare, per gli iscritti al fondo prima del 1° gennaio 2007 l’intero montante destinato all’erogazione in forma di RITA è soggetto a tassazione sostitutiva con aliquota del 15/9%, a prescindere dal relativo periodo di maturazione. È l’unica prestazione offerta dal fondo pensione che prevede la tassazione sostitutiva anche per le somme versate prima del 1° gennaio 2007.

I contributi, escluso il TFR, sono deducibili dal reddito complessivo fino a € 5.164,57.

I rendimenti maturati sono tassati con un'aliquota agevolata del 20%, ma per i rendimenti derivanti da titoli pubblici italiani o da quelli ad essi equiparati, è previsto un meccanismo agevolativo della base imponibile che riduce il prelievo fiscale al 12,50%. Pertanto la tassazione complessiva dipenderà dall’incidenza delle fonti di rendimento. Ad esempio, ipotizzando un rendimento del 5%, di cui il 40% derivante da investimenti in titoli di stato ed il restante 60% da azioni ed obbligazioni corporate, il prelievo fiscale complessivo sarebbe del 17% (12,50%x40% + 20%x60%).

Sul montante maturato dal primo gennaio 2007 la prestazione finale, sia in rendita che in capitale, è tassata con un’aliquota del 15%, che dopo una permanenza nella previdenza complementare di almeno quindici anni, inizierà a ridursi anno dopo anno fino ad un minimo del 9%.

Sì, in caso di rendita rivalutabile il rendimento finanziario verrà tassato con una aliquota del 26%..

Sul montante maturato dal 1° gennaio 2007 il riscatto viene tassato (sempre sulla parte che non ha subito ancora tassazione - ovvero contributi dedotti e il TFR) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%) nei seguenti casi: morte dell’aderente, stato di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo,  riscatto parziale (50%) per cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi o superiore a 48 mesi, riscatto parziale (50%) per  procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni.
In caso di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione per cause non rientranti nelle casistiche sopra elencate la tassazione è del 23%.

Sul montante maturato dal primo gennaio 2007 la prestazione finale, sia in rendita che in capitale, è tassata con un’aliquota del 15%, che dopo una permanenza nella previdenza complementare di almeno quindici anni, inizierà a ridursi anno dopo anno fino ad un minimo del 9%.

L’operazione di trasferimento non è soggetta ad imposta.

Sul montante maturato dal primo gennaio 2007 l’anticipazione per spese mediche straordinarie è tassata (per la parte che non ha subito ancora tassazione) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%). Negli altri casi l’aliquota di tassazione è il 23%.