Faq

Contribuzione

La contribuzione al fondo pensione FONDENERGIA è dovuta, di norma, sia dai datori di lavoro che dai lavoratori. Infatti il lavoratore che decide di versare, oltre al TFR (in tutto o in parte) maturando, un ulteriore contributo prelevato dalla busta paga, ha diritto di ricevere da parte del datore di lavoro il contributo stabilito dalle norme contrattuali in vigore.
Se il lavoratore decide di aderire a FONDENERGIA solamente con il conferimento del TFR non ha diritto a ricevere il contributo contrattuale a carico del suo datore di lavoro.Inoltre tutti gli iscritti hanno la facoltà di effettuare versamenti volontari una tantum senza il tramite dell’azienda.

No. L’obbligo di versare i contributi destinati al finanziamento della previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al fondo e che versano la propria contribuzione.

Tutti gli iscritti hanno la possibilità di effettuare versamenti volontari aggiuntivi una tantum, senza il tramite dell’azienda: permane il limite di deducibilità fiscale annua pari ad € 5.164,57. L’interessato dovrà collegarsi all’area riservata del sito, compilare la maschera relativa al versamento ed effettuare il bonifico seguendo le istruzioni riportate.

E' possibile individuare la categoria di lavoratore alla quale si appartiene in base alla data di iscrizione al fondo e a quella di prima occupazione. Il lavoratore sarà pertanto un:

  • Vecchio iscritto se, alla data del 28/04/1993, risultava iscritto ad un fondo pensione istituito prima del 15/11/1992 e ha trasferito la posizione in FONDENERGIA.
  • Nuovo iscritto non di prima occupazione se risultava già occupato anche presso una azienda diversa dall’attuale prima del 28/04/1993 e ha aderito al fondo dopo tale data.
  • Nuovo iscritto di prima occupazione se risultava occupato per la prima volta anche presso una azienda diversa dall’attuale in data successiva al 28/04/1993 e ha aderito al fondo dopo tale data.

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 si prevede l’integrale destinazione del TFR al fondo pensione. Negli altri casi, le quote di TFR da destinare al fondo sono determinate dal lavoratore il quale può decidere se versare la quota minima definita dalle fonti istitutive oppure il 100% del TFR.

Gli importi contributivi minimi da versare al fondo sono determinati dal CCNL.

L'aumento viene applicato automaticamente ai lavoratori già iscritti al fondo senza che sia necessario prestare alcun consenso alla variazione intervenuta.

L'obbligo contributivo è legato al rapporto di lavoro e cessa al momento della risoluzione dello stesso. In continuità del rapporto di lavoro è possibile sospendere i versamenti a proprio carico. In questo caso sarà sospesa anche la contribuzione a carico del datore di lavoro mentre il TFR continuerà ad essere versato al fondo pensione.

Il lavoratore, in costanza di rapporto di lavoro, può sospendere la contribuzione. Detta rinuncia determina la cessazione del contributo da parte del datore, ma non del versamento del TFR il quale continua ad essere versato al fondo.

Il singolo lavoratore iscritto può incrementare o diminuire la misura di contribuzione a suo carico, già fissata in sede di adesione, fermo restando la possibilità per il lavoratore di dedurre i contributi fino al limite massimo di 5.164,57 euro.

Si, è possibile.

Si, è possibile, ma resta inteso che la contribuzione che deriva dal rapporto di lavoro (contributo del datore di lavoro e TFR maturando) non viene conferita.

Tutti gli iscritti hanno la possibilità di effettuare due tipologie di versamenti volontari: sia tramite la busta paga con addebito diretto da parte dell’azienda, che autonomamente con bonifico sul c/c bancario di Fondenergia. Nel primo caso l’iscritto è tenuto a compilare e consegnare all’ufficio del personale il modulo scaricabile nella sezione modulistica mentre nel secondo caso, l’iscritto è tenuto a seguire le istruzioni riportate nell’area riservata del ns. sito.

Il lavoratore verifica mensilmente, attraverso la busta paga, l’entità delle trattenute operate dall’Azienda (contributo lavoratore, datoriale, TFR, eventuale contributo volontario…).Al momento dell’iscrizione il lavoratore riceve una password per entrare, nel sito del fondo, all’area riservata ai lavoratori associati . Attraverso la password potrà accedere alla propria posizione individuale e verificare la situazione dei versamenti. Inoltre, una volta l’anno l’iscritto al fondo pensione riceve una “Comunicazione periodica”, attraverso la quale il fondo pensione informa gli iscritti sull’andamento della gestione complessiva del fondo pensione e sugli aspetti relativi alla propria posizione individuale.

L’aderente che dovesse rilevare anomalie nel versamento dei contributi da parte dell’azienda deve effettuare la verifica con l'ufficio del personale dell'azienda. In questa verifica l’aderente può farsi eventualmente assistere da un rappresentante sindacale.

In caso di fallimento dell'azienda che non ha versato la contribuzione al fondo, il lavoratore può iscriversi al passivo attraverso una domanda al curatore fallimentare.

No. La mobilità non è alternativa alla cessazione del rapporto di lavoro, ma lo presuppone. Pertanto  i versamenti di Tfr per i lavoratori interessati saranno interrotti.

No. Il rapporto di lavoro è cessato e dunque sono interrotti i versamenti dei contributi datoriali.
Tuttavia, l’aderente optando per il mantenimento del fondo, potrebbe decidere per la prosecuzione volontaria dei versamenti.

Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa (cassa integrazione, aspettative, permessi, ed altre assenze) permane l’associazione al Fondo e la relativa contribuzione a carico dell’azienda e del lavoratore è commisurata alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Quindi i contributi datoriali sono versati anche in caso di integrazione salariale.

Si, optando per il mantenimento del fondo, si può decidere per la contribuzione volontaria dei versamenti a proprio carico, senza il tramite dall’azienda.