Faq

Contratto di espansione

Il Contratto di Espansione è stato istituito dal D.Lgs. 148/2015 e ss.mm.ii. Trattasi di una forma di esodo aziendale, che ha lo scopo di accompagnare l’interessato alla pensione. Possono aderirvi i lavoratori che matureranno i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia entro 60 mesi dall’uscita.

L’iscritto che ha aderito al Contratto di Espansione può richiedere:

  1. il riscatto totale della posizione, senza godere dei benefici fiscali previsti per la parte di posizione accumulata dal 2007 in poi;
  2. il riscatto parziale del 50% della posizione e beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per la parte di posizione accumulata dal 2007 in poi;
  3. la R.I.T.A. solo a condizione di avere già compiuto 62 anni al momento della richiesta se presentata entro il 2026 (62 anni e 2 mesi se presentata nel 2027-2028; 62 anni e 5 mesi se presentata nel 2029-2030); per eventuali ulteriori approfondimenti consultare il sito di Fondenergia.
  4. il mantenimento. Questa opzione trova automatica applicazione nel caso in cui non venga presentata alcuna richiesta di Liquidazione o R.I.T.A da parte dell’interessato. È possibile effettuare versamenti volontari deducibili fino ad un massimo di € 5.164,57 l’anno.

La soluzione 1 è quella meno vantaggiosa dal punto di vista fiscale.

La soluzione 2 consente di monetizzare fin da subito una buona parte della posizione (50%) senza penalizzazioni fiscali.

La soluzione 3 è quella più vantaggiosa dal punto di vista fiscale.

 

Sì, l’aderente che non richiede il riscatto totale, mantiene tutte le facoltà previste per gli iscritti attivi. Può versare contributi, cambiare il comparto di investimento, richiedere un’anticipazione.

Sì, l’iscritto può effettuare versamenti volontari una tantum. Si ricorda che potrà beneficiare della deducibilità fiscale, entro il limite annuo di € 5,164,57, portando in dichiarazione dei redditi tali versamenti.

La circostanza che l'iscritto abbia aderito al contratto di espansione non ha alcun rilievo. L'iscritto potrà richiedere la R.I.T.A. se sussistono i requisiti previsti.

Possono richiedere la R.I.T.A. gli iscritti da almeno 5 anni al fondo pensione:

  1. che abbiano cessato l’attività lavorativa e a cui manchino non più di 5 anni all’età prevista per la pensione di vecchiaia purché siano in possesso di un requisito contributivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza
  2. che siano inoccupati da più di 24 mesi cui manchino non più di 10 anni all’età prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

L’iscritto potrà presentare la sua richiesta solo dopo la cessazione del rapporto, collegandosi all’area riservata del sito www.fondenergia.it e seguendo le istruzioni presenti nelle sezioni Liquidazioni o R.I.T.A.